Tra le misure inserite nel testo del Decreto Rilancio ( e con l’ecobonus 110 decreto attuativo – ) dello scorso maggio, approvato dal Consiglio dei Ministri, è stata inserita una misura che servirà a dare un nuovo sprint al settore edilizio: il Super Ecobonus 110%.
Con questo articolo possiamo capire con quali presupposti politici si è deciso di ampliare la precedente misura, l’Ecobonus, e che relazione ha con il Covid-19.
La rinascita dell’edilizia green
Riattivando il settore edilizio si ottengono immediatamente più posti di lavoro, interpretando un obiettivo basilare della sostenibilità ambientale: non occupare ancora suolo ma riqualificare il costruito, portandolo ad essere maggiormente efficiente dal punto di vista energetico.
La speranza è quella di riuscire a ristrutturare un condominio per portarlo ad essere passivo, ciò a produrre energia, invece che consumarla, ottenendo:
- aziende che lavoro con relativi posti di lavoro
- un incremento del valore dell’immobile
- più confort per chi lo abita
- cittadini economicamente avvantaggiati perché risparmiano sulle bollette
- un condominio che inquina meno o addirittura per nulla
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Chi può usufruire del Super Ecobonus 110%
A poter usufruire del Super Ecobonus 110% sono:
- condomini
- istituti delle case popolari
- abitazione unifamiliare al di fuori del complesso condominiale e dall’esercizio di attività d’impresa
Sono detraibili al 110% le spese effettuate dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e con apposita comunicazione ENEA. E’ necessario che gli interventi portino a un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, in alternativa, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta (da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica Ape, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
I lavori di ristrutturazione che hanno diritto al Super Ecobonus 110%
I lavori di ristrutturazione che hanno diritto al Super Ecobonus 110% , in base a quanto preisto dall’art 128 co1 del Decreto Rilancio sono:
- interventi di isolamento termico dell’edificio che riguardano oltre il 25% dell’intonaco, per un massimo di 30 mila euro per ogni appartamento in condominio o 35 mila euro per unità immobiliare
- sostituzione nelle parti comuni degli edifici degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con l’efficienza almeno pari alla classe A. La spesa minima è di 30 mila euro, moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
- interventi nelle abitazioni unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti a pompa di calore di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria. Anche in questo caso la soglia massima di spesa è di 30 mila euro

Per la sostituzione di infissi, tende da sole con schermature solari, dei condizionatori si applica la detrazione Ecobonus al 50% o bonus ristrutturazione che può salire al 110% nel caso in cui tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi maggiori, indicati sopra.
In base all’interpretazione data dall’Arca, la detrazione del 110% per i lavori menzionati sopra vale solo nel caso in cui gli interventi siano eseguiti da un condominio per tutte le abitazioni, siano prime che seconde case.
Sisma Bonus
Tutti gli interventi relativi all’efficientamento sismico degli edifici in questione, sono rimborsati fiscalmente al 110% per un massimale di 90.000 euro per ogni unità immobiliare.
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