Il 14 luglio, in Gazzetta Ufficiale, è stato pubblicato il dlgs 73/2020, attuativo della direttiva UE 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, introdotto in Italia dal dlgs 102/2014. Il nuovo dlgs. 73/2020 è strutturato in 21 articoli, suddivisi in 3 Capi.
Indice dei contenuti
Struttura del dlgs 73/2020
Capo I – Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
- Art. 1 – Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Finalità
- Art. 2 – Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Definizioni
- Art. 3 – Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Obiettivo nazionale di risparmio energetico
- Art. 4 – Modifiche all’articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell’efficienza energetica negli edifici
- Art. 5 – Modifiche all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione
- Art. 6 – Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Acquisti delle Pubbliche amministrazioni
- Art. 7 – Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza
- energetica
- Art. 8 – Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
- Art. 9 – Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
- Art. 10 – Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
- Art. 11 – Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione
- Art. 12 – Modifiche all’articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione
- Art. 13 – Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014
- Art. 14 – Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l’efficienza energetica
- Art. 15 – Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Sanzioni
Capo II – Modifiche agli allegati al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
- Art. 16 – Abrogazione dell’allegato 3 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Potenziale dell’efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento
- Art. 17 – Modifiche all’allegato 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Analisi costi-benefici
- Art. 18 – Modifiche all’allegato 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti di efficienza energetica per i gestori dei sistemi di trasmissione e i gestori dei sistemi di distribuzione
- Art. 19 – Allegato 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Requisiti minimi in materia di informazioni di fatturazione e consumo per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico
Capo III – Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
- Art. 20 – Modifiche all’allegato 1 del decreto legislativo n. 115 del 2008
- Art. 21 – Disposizioni finali e abrogazioni
Le principali novità del dlgs 73/2020
Tra le principali novità del dlgs 73/2020. volto al miglioramento dell’efficienza energetica, troviamo:
- estensione dell’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030;
- raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico tramite regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative;
- estensione dello stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai proventi delle aste CO2;
- integrazione delle prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da remoto a partire dal 25 ottobre 2020;
- realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti;
- ridefinizione dell’attività di monitoraggio dei consumi annui della Pubblica Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato;
- eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini energetici e l’introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse;
- ridefinizione e il rinnovo fino al 2030, con un incremento della dotazione, del Piano di informazione e formazione per l’efficienza energetica;
- possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica.
L’aggiornamento del Conto termico
L’art.7 dispone che l’obbligo di risparmio energetico, previsto inizialmente fino al 31 dicembre 2020, è esteso al periodo dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2030.
Si prevede:
- l’inclusione degli interventi di riqualificazione degli edifici del settore terziario privato;
- l’ampliamento del contingente di spesa messo a disposizione delle PA;
- nuove tempistiche di realizzazione dei progetti da parte delle PA;
- la possibilità di promuovere gli interventi di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici.
Entro il 30 giugno 2021 è aggiornato il Conto Termico di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, nonchè dell’esigenza di semplificare l’accesso al meccanismo da parte della pubblica amministrazione e dei privati, anche attraverso la promozione e l’utilizzo di contratti di tipo EPC, e dell’opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l’installazione di impianti di microcogenerazione.
L’efficienza energetica come priorità per l’Ue
L’Agenda 2030 prosegue la direzione avviata dall’Accordo di Parigi, orientandosi verso uno sviluppo sostenibile, basato su 17 obiettivi: povertà zero, fame zero, salute e benessere, istruzione di qualità, uguaglianza di genere, acqua pulita e igiene, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, industria, innovazione e infrastrutture, riduzione delle disuguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, agire per il clima, la vita sott’acqua, la vita sulla terra, pace, giustizia e istituzioni forti, partnership per gli obiettivi.
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030
Il piano intende concorrere a un’ampia trasformazione dell’economia, nella quale la decarbonizzazione, l’economia circolare, l’efficienza e l’uso razionale delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per un‘economia più rispettosa delle persone e dell’ambiente.
Obiettivi del piano:
- accelerare il percorso di decarbonizzazione, considerando il 2030 come una tappa intermedia verso una decarbonizzazione profonda del settore energetico entro il 2050 e integrando la variabile ambiente nelle altre politiche pubbliche;
- promuovere l’efficienza energetica in tutti i settori, come strumento per la tutela dell’ambiente, il miglioramento della sicurezza energetica e la riduzione della spesa energetica per famiglie e imprese
L’Italia si propone di raggiungere i risparmi di energia finale per mezzo di diversi meccanismi fondamentali: certificati bianchi, detrazioni fiscali edilizia, Piano Impresa 4.0, Fondo Nazionale Efficienza Energetica, mobilità sostenibile, PREPAC, PIF; già attivati o da attivare a livello nazionale.