Disservizi con l’acqua potabile: e se i cittadini chiedessero i danni? Una sentenza della Cassazione apre la via alle possibilità di risarcimento.
Acqua potabile: in caso di disservizi, anche dovuti all’inquinamento da insediamenti industriali, il gestore dell’acquedotto potrebbe dover risarcire i danni ai cittadini.
La questione è stata affrontata nei giorni scorsi dalla Cassazione che, con sentenza 2182 della Prima sezione civile, ha confermato la condanna a carico della Eas, ‘Ente acquedotti siciliani in liquidazione’, ex gestore della reta idrica di Gela.
L’Eas dovrà infatti corrispondere 853 euro di risarcimento danni in favore del presidente della Confcommercio di Gela Rocco Pardo, per i disservizi avuti nel suo ristorante “nel periodo in cui il Comune di Gela aveva ordinato ai cittadini di astenersi dall’uso potabile dell’acqua in quanto i parametri chimici e i caratteri organolettici erano difformi da quelli previsti dalla legge“.
Una sentenza importante che potrebbe creare un precedente in tema di risarcimenti per il mancato approvvigionamento di acqua potabile. Una situazione che potrebbe riguardare diversi comuni italiani, visti i vari disservizi e i problemi avuti per la presenza anche di arsenico e amianto negli acquedotti.
Sono infatti tanti i cittadini che, in varie regioni, soprattutto in Sicilia, non possono contare su un flusso idrico costante e di buona qualità.
Secondo la sentenza, dunque, in caso di disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile, anche se dovuti all‘inquinamento prodotto da insediamenti industriali, il risarcimento dei danni patiti dai cittadini lo deve pagare il gestore dell’acquedotto che si è impegnato alla somministrazione dell’acqua nel contratto di servizio.
Lo stesso deve ricorrere a fonti di approvvigionamento alternative rispetto a quelle usuali, dichiarate fuori legge, senza aspettare che chi ha inquinato appronti misure per affrontare l’emergenza.
L’Eas aveva contestato la sentenza con la quale il Tribunale di Gela, nel luglio del 2007, confermando la decisione emessa dal Giudice di pace nel settembre 2004, aveva condannato l’ente a risarcire Pardo.
In quell’occasione, l’ex gestore dell’acquedotto aveva sostenuto che la colpa del disservizio non era sua ma era derivata dall’attività del polo petrolchimico di Gela.
I supremi giudici, però, non hanno dato seguito alla contestazione, replicando che la sentenza del tribunale è “meritevole di5 conferma per aver posto in evidenza, da un lato, l’estraneità della raffineria al contratto di somministrazione e, dall’altro, per aver correttamente richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 1218 del codice civile, il debitore, in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile, non può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione dovuta o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all’esatto adempimento“.
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