Dopo i giri di valzer avvenuti in questi ultimi mesi sul capitolo Cannabis Light, con le direttive censorie del Ministero dell’Interno ( il famoso presunto abbassamento del tasso THC a 0,2% per la vendibilità ) che ha portato sconforto nella filiera della canapa industriale italiana, finalmente arriva una notizia che in molti aspettavano e che fa chiarezza e da respiro ad un settore che potrebbe essere un nuovo volano per l’economia italiana.
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La decisione della Cassazione che fa giurisprudenza
La produzione e vendita di Cannabis Light o Canapa Legale è quindi lecita, come lecito – e non possono essere sottoposti a sequestri preventivi – e’ l’uso dei prodotti derivati dalla canapa messi in commercio da esercizi. Questa la linea dettata dalla sesta sezione penale della Cassazione, che, con una sentenza depositata oggi, segna un ulteriore capitolo in una questione finora controversa nella giurisprudenza.
La legge emanata tre anni fa, osservano i giudici della Suprema Corte, “attesta che la coltivazione delle varieta’ di canapa, nella stessa considerate, non e’ reato” e “viene consentita senza necessita’ di autorizzazione“: il coltivatore ha solo l’obbligo di “conservare i cartellini della semente e le fatture di acquisto“.
Se nell’eventualità di controlli, inoltre, il contenuto totale di Thc nella coltivazione “risulti superiore allo 0,2% ed entro il limite dello 0,6% nessuna responsabilita’ e’ prevista per l’agricoltore” e il sequestro o la distruzione delle coltivazioni possono essere disposti “solo se il contenuto di Thc del prodotto analizzato e’ superiore allo 0,6%“.
Di fatto con la sentenza di oggi, si annulla senza rinvio il sequestro disposto dal Riesame di Macerata nei confronti di un 28enne che aveva posto in commercio infiorescenze di cannabis: i giudici marchigiani avevano ritenuto che la legge del 2016 sulla coltivazione della canapa – con la quale viene indicato come limite lo 0,6% del principio attivo Thc – non rappresentasse una deroga alla disciplina penale in materia di stupefacenti.
La produzione e vendita di cannabis light tutelata dalla legge
La legge non include dettagli sulla commercializzazione, ma per la Cassazione, “risulta ovvio” che sia “consentita per i prodotti della canapa oggetto del sostegno e della promozione” espressamente contemplati dalla legge.
Il ‘nodo’ della questione in esame, si legge ancora nella sentenza, e’ “se la commercializzazione possa riguardare anche la vendita al dettaglio delle infiorescenze contenenti il Thc (nei limiti) e il Cbd (che non ha effetti stupefacenti e mitiga quelli dell’altro principio chimico) per fini connessi all’uso che l’acquirente riterra’ di farne e che potrebbero riguardare l‘alimentazione (infusi, the’, birre), la realizzazione di prodotti cosmetici e anche il fumo“.
Il limite del contendere del THC: 0,2% o 0,6%?
Proprio sul punto, i giudici esprimono una linea diversa da quella sancita in precedenza dalla Corte, secondo cui “la presenza di un principio psicoattivo (THC) sino allo 0,6% e’ consentita solo per i coltivatori non anche per chi commerci i prodotti derivati dalla cannabis”: con la sentenza di oggi, invece, sposando la tesi di alcuni giudici di merito, la Cassazione afferma che “dalla liceita’ della coltivazione della cannabis” stabilita con la legge del 2016 “deriverebbe la liceita’ dei suoi prodotti contenenti un principio attivo Thc inferiore allo 0,6%, nel senso che non potrebbero piu’ considerarsi (ai fini giuridici) sostanza stupefacente soggetta alla disciplina” penale prevista dal Testo unico sulla droga (Dpr 309/1990).
Stabilire il limite dello 0,6% di Thc “entro il quale l’uso delle infiorescenze della cannabis proveniente dalle coltivazioni contemplate dalla legge 242/2016 e’ lecito; rappresenta l’esito di quello che il legislatore ha considerato un ragionevole equilibrio fra le esigenze precauzionali relative alla tutela della salute e dell’ordine pubblico e le (in pratica inevitabili) conseguenze della commercializzazione dei prodotto delle coltivazioni”.
Il principio della legalità dei prodotti e i limiti ai sequestri preventivi
Infatti, “la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illiceita’ deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, ritenersi consentita nell’ambito del generale potere delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi“, afferma la Corte.
Quindi, se il rivenditore di infiorescenze di cannabis provenienti dalle coltivazioni rientranti nella legge del 2016 “e’ in grado di documentare la provenienza lecita della sostanza”, spiegano i giudici di ‘Palazzaccio’, il sequestro “puo’ giustificarsi solo se emergono specifici elementi di valutazione che rendano ragionevole dubitare della veridicita’ dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza di un reato“.
Conclude la Cassazione: “la posizione di chi sia trovato dagli organi di polizia in possesso di sostanza che risulti provenire dalla commercializzazione di prodotti delle coltivazioni previste dalla legge n.242/2016 e’ quella di un soggetto che fruisce liberamente di un bene lecito” e non vi e’ alcun “automatismo” per cui dal superamento dello 0,6% di Thc “derivi immediatamente una rilevanza penale della condotta che andra’ invece ricostruita e valutata” in base ai parametri fissati dal Testo unico sulla droga.
Fonte: rainews
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