Il Parlamento europeo, con tre risoluzioni non vincolanti, si è opposto ad un provvedimento della Commissione europea che prevede di autorizzare l’importazione di 3 OGM resistenti agli erbicidi contenenti glifosato e glufosinato ammonio.
Tali autorizzazioni riguardano l’importazione di prodotti contenenti o costituiti da:
- cotone OGM LL Cotton 25
- soia MON 89788
- mais MON 89034
- comprese le sottocombinazioni: mais Bt 11 X MIR 162 X MIR 604 x 1507 X 5307 X 6A21
Pur non essendo vincolanti, le risoluzioni obbligano la Commissione e riesaminare le propria decisione, tenendo conto della posizione espressa dal Parlamento e informare i deputati in merito alle eventuali modifiche apportate.
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Ultime misure dell’Ue sugli OGM
Per OGM, come noto, si intendono gli organismi geneticamente modificati, quindi piante, microrganismi o animali in cui il patrimonio genetico è stato modificato con tecniche di ingegneria genetica.
Tra le ultime misure dell’Ue sugli OGM troviamo la direttiva 2015/412, entrata in vigore il 2 aprile 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di un OGM sul loro territorio dopo l’autorizzazione a livello di Ue.
La direttiva 2015/412 prevede un meccanismo in due fasi.
Prima fase della direttiva 2015/412 sugli OGM
Nella prima fase, durante la procedura di autorizzazione di un OGM o durante il rinnovo di un’autorizzazione, uno Stato membro può chiedere a chi ha presentato la domanda di un’autorizzazione alla coltivazione dell’OGM, ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento comunitario 1829/2003, di adeguare l’ambito geografico dell’autorizzazione dell’OGM.
Se chi ha presentato la domanda di autorizzazione accetta la modifica dell’ambito geografico, l’autorizzazione viene emessa sulla base dell’ambito geografico modificato.
Qualora uno stato membro desideri che tutto il suo territorio o parte di esso sia reintegrato nell’ambito geografico dell’autorizzazione, può far richiesta a tal fine e l’ambito geografico dell’autorizzazione viene modificato in tal senso.
Seconda fase della direttiva 2015/412 sugli OGM
Nella seconda fase della direttiva 2015/412, nel caso in cui non sia stata presenta alcuna richiesta di adeguamento dell’ambito geografico o nel caso in cui chi ha presentato la domanda di autorizzazione alla coltivazione confermi l’ambito geografico, lo Stato membro può adottare misure per limitare o vietare la coltivazione dell’OGM.
Tali misure devono essere conformi al diritto dell’Ue, motivate e rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione, e basate su fattori quali:
- obiettivi di politica ambientale
- pianificazione urbana e territoriale
- uso del suolo
- impatti socio-economici
- esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti
- obiettivi di politica agricola
- ragioni di ordine pubblico
Lo Stato membro può revocare le misure di limitazione o di divieto introdotte, informando senza indugio la Commissione e gli altri Stati membri.
La posizione dell’Ue sul glifosato
Il glifosato è l’erbicida più utilizzato al mondo e conta quasi 5 miliardi di dollari di vendite.
Parliamo di un disserbante non selettivo, quindi di una molecola che elimina, indistintamente, tutte le erbe infestanti.
“Non sussistono elementi per inficiare la legittimità sull’uso del glifosato“: questa è la sentenza della Corte di Giustizia europea sull’erbicida da anni al centro di una diatriba riguardante economia, politica e salute.
A stabilire che non ci sarà nessuno stop all’uso del glifosato è stata, il 1 ottobre 2019, la Corte di Giustizia europea.
Il caso è stato riaperto dalla causa presentata dal Tribunale penale francese di Foix dopo la protesta dei “Mietitori volontari anti-ogm dell’Anìege”.
Il gruppo ambientalista era stato accusato di aver danneggiato dei bidoni di RoundUp, contenente glifosato, nella città di Pamiers.
Da qui è seguita la domanda di chiarimenti alla Corte dell’Ue da parte della giustizia francese, sulla validità della normativa europa inerente l’utilizzo dell’erbicida.
La Corte dell’Ue, a Lussemburgo, ha esaminato i vari elementi della normativa, dalla valutazione dei rischi derivanti dai vari prodotti fitosanitari, alla procedura che prevede test e studi forniti dal richiedente, di un’autorizzazione per l’immissione sul mercato, fino alla verifica di tali elementi da parte delle autorità competenti e l’accesso pubblico ai documenti.
Il risultato cui è pervenuta la Corte dell’Ue? La non sussistenza di elementi capaci di inficiare la liceità dell’uso del glifosato.
Ricordiamo che esso è stato introdotto nel 1974 e, dalla sua immissione nel mercato, spruzzato sui campi in milioni di tonnate, soprattutto per via dell’economicità e della semplicità del suo utilizzo.
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