L’Ecobonus è stato confermato nella Legge di Bilancio 2020 varata dal Governo.
Indice dei contenuti
- 1 Cos’è l’Ecobonus
- 2 Chi può usufruire dell’Ecobonus
- 3 Percentuali di detraibilità
- 4 Detrazione Ecobonus del 50% per i seguenti interventi:
- 5 Detrazione Ecobonus del 65% per i seguenti interventi:
- 6 Detrazioni Ecobonus del 70 o 75% per i seguenti interventi:
- 7 Importo massimo di spesa detraibile
- 8 Modalità di pagamento delle spese idonee a richiedere l’Ecobonus
- 9 La specifica documentazione per ottenere l’Ecobonus
- 10 Documenti da conservare per le detrazioni del 65% in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate
Cos’è l’Ecobonus
L’Ecobonus è un’agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa, su edifici condominiali, uffici, capannoni ecc.
Tale agevolazione, riconosciuta dallo Stato quando vengono eseguiti lavori per aumentare l’efficienza energetica di edifici già esistenti, consiste:
- in una detrazione Irpef se la spesa è effettuata da un contribuente privato
- in una detrazione Ires nel caso di impresa o società
Chi può usufruire dell’Ecobonus
Chi può usufruire dell’Ecobonus previsto dalla Legge di bilancio?
- persone fisiche titolari di un diritto reale sull’immobile
- società di persone
- società di capitali
- associazioni tra professionisti
- enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- condomini per interventi su parti comuni
- inquilini
- coloro che possiedono un immobile in comodato
- familiari o conviventi che sostengono le spese
Va precisato che la detrazione fiscale è riconosciuta solo su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.
Non sono ammesse in detrazione spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.
Percentuali di detraibilità
A seconda della tipologia di lavori effettuati, esistono diverse percentuali di detraibilità.
Detrazione Ecobonus del 50% per i seguenti interventi:
- interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive di infissi
- schermature solari
- caldaie a biomassa
- caldaie a condensazione che continuano a essere emesse purchè abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere a classe A di prodotto, prevista nel regolamento Ue n°18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alla detrazione del 65% se, oltre ad essere in classe A, sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V,VI,VII, della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Detrazione Ecobonus del 65% per i seguenti interventi:
- interventi di coibentazione dell’involucro opaco
- pompe di calore
- sistemi di building automation
- collettori solari per la produzione di acqua calda
- scaldacqua a pompe di calore
- generatori ibridi, costituiti da una pompa di calore integrata con la caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
Detrazioni Ecobonus del 70 o 75% per i seguenti interventi:
- interventi di tipo condominiale (tale detrazione vale per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40 mila euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio
- la detrazione sale all’80% qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti a zone sismiche di 1,2 o 3 o siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico, determinando il passaggio ad una classe di rischio inferiore
- la detrazione sale all’85% con la riduzione di 2 o più classi di rischio
Importo massimo di spesa detraibile
L’importo massimo di spesa detraibile cambia in base alla tipologia di lavoro effettuato:
- 100 mila euro per gli interventi di riqualificazione energetica globale
- 60 mila euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio
- 60 mila euro per l’installazione di pannelli solari, utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali o per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
- 30 mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza energetica, impianti geotermici a bassa entalpia
Modalità di pagamento delle spese idonee a richiedere l’Ecobonus
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che le modalità di pagamento delle spese idonee a richiedere l’Ecobonus variano:
- nel caso di contribuenti non titolari del reddito di impresa, il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario o postale parlante. Nel versamento, cioè, i contribuenti dovranno indicare: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del soggetto a favore del quale si effettua il pagamento
- i contribuenti titolari del reddito di impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma devono conservare idonea documentazione per la prova delle spese
La specifica documentazione per ottenere l’Ecobonus
Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica, il contribuente, per fruire dell’agevolazione fiscale e quindi ufficializzare la detrazione Irpef o Ires, deve presentare una specifica documentazione:
- certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione di pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici
- scheda informativa degli interventi realizzati (in questo caso il contribuente può utilizzare la scheda semplificata, compilabile)
- attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge. Tale certificazione va redatta solo in caso di installazione di finestre o infissi, sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale che, se inferiore a 100 kw, può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per la sostituzione dello scaldacqua serve quella del tecnico abilitato
- riguardo la certificazione energetica e la scheda informativa, entrambe devono essere spedite all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, esclusivamente per via telematica.
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Documenti da conservare per le detrazioni del 65% in caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate
In caso di controlli dell’Agenzia delle Entrate, per le detrazioni del 65%, vanno conservati:
- asseverazione del tecnico abilitato
- dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della documentazione all’ENEA e copia inviata
- fatture, ricevute fiscali delle spese relative all’Ecobonus
- ricevute dei bonifici effettuati, fatta eccezione per le imprese
- copia della delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese (per interventi su parti comuni condominiali)
- dichiarazione di consenso all’intervento da parte del proprietario (per interventi effettuati dall’affittuario-usufruttuario)
- documentazione che attesti l’esistenza dell’edificio oggetto della detrazione Ecobonus (iscrizione dell’immobile al catasto, richiesta di accatastamento, copia F24, IMU eventualmente dovuta).