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Le sentenze storiche contro i pesticidi da far leggere al contadino sotto casa

by Agnese Tondelli
31 Gennaio 2026
in Ecoreati
2
pesticidi erbicidi campo

Il vostro vicino irrora continuamente i campi con pesticidi che, alla fine, contaminano anche il vostro piccolo orticello? Ecco una sentenza importante che dovreste leggere.

Riuscire a vivere senza pesticidi può diventare una vera e propria impresa, soprattutto se accanto al vostro orto ci sono vicini che, invece, fanno uso di prodotti fitosanitari.

Lo sa bene Aboca, leader nel settore della farmaceutica naturale, che a dicembre del 2015 aveva minacciato di andar via dalla Toscana a causa dei troppi pesticidi, adoperati sulle coltivazioni limitrofe di tabacco, che contaminavano anche i suoi campi.

La vicenda allora si è risolta grazie all’intervento della Regione Toscana con cui Aboca ha trovato un’intesa per la realizzazione di una cabina di regia per l’agricoltura di qualità. Certo, in quel caso l’interesse a tutelare le coltivazioni di un’azienda con un fatturato annuo di 120 milioni di euro era grande.

Si potrebbe dire la stessa cosa anche dei piccoli agricoltori?

A tal proposito esiste una sentenza molto chiara, risalente al 26 agosto 2014, che crea un precedente molto importante al fine di tutelare la salute dei cittadini e i raccolti di chi ha fatto dell’agricoltura biologica la propria scelta di vita.

Per la prima volta, un giudice, riconoscendo l’applicabilità dell’art. 844 del codice civile, ha dichiarato l’intollerabilità delle immissioni di sostanze tossiche nel fondo del vicino, ordinando a un viticoltore di Quarrata (PT) di trattare il proprio vigneto con accorgimenti che riducessero gli impatti derivanti dall’uso di fitosanitari.

Il problema era nato quando un cittadino di Quarrata (PT), proprietario di un campo confinante, aveva accusato il proprietario di un vigneto confinante di averlo danneggiato per la quantità di diserbanti e/o pesticidi che si depositavano nei suoi terreni, diffondendosi anche all’interno della propria abitazione.

Una cosa che lo aveva portato a interrompere la coltivazione dell’orto e a chiudersi dentro, sigillando le finestre.




Il contadino si è quindi rivolto al Tribunale di Pistoia per accertare l’intollerabilità delle immissioni di sostanze nocive (pesticidi, diserbanti, insetticidi, ecc) provenienti dal terreno adibito a vigna e per chiedere:

  • di individuare la conseguente responsabilità del proprietario del vigneto;
  • il risarcimento dei danni dovuti alla compromissione delle proprie abitudini di vita;
  • di ordinare l’immediata cessazione delle immissioni dovute all’effetto deriva mediante inibizione all’uso dell’atomizzatore in una zona, cosiddetta cuscinetto, di almeno 50 metri dal confine.

Dopo i dovuti accertamenti tecnici, il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), ha stabilito che i trattamenti antiparassitari eseguiti dal viticoltore avevano effettivamente provocato l’immissione delle sostanze nella proprietà confinante, ma ha anche dimostrato che diverse modalità di irrorazione dei fitosanitari potevano rendere praticamente irrilevante la loro deriva.

Il giudice ha quindi deciso:

  • di dichiarare, ex art. 844 del codice civile, l’intollerabilità delle immissioni di sostanze tossiche nel fondo del vicino e di ordinare al viticoltore l’esecuzione dei trattamenti antiparassitari con modalità che ne riducano gli impatti;
  • di rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale in quanto tale fattispecie non rientrava nei casi tassativamente previsti dalla legge;
  • di condannare il produttore vinicolo al pagamento delle spese processuali e di consulenza tecnica d’ufficio.

Il giudice non ha tuttavia accolto la richiesta di vietare l’uso dei fitofarmaci in una zona cuscinetto indicata dal richiedente in almeno 50 metri dal confine.

Su quest’ultimo punto, però, esiste un pronunciamento del TAR di Trento che, in materia di distanza, con sentenza del 14/1/2012, ha respinto in parte il ricorso di un gruppo di coltivatori di mele del Comune di Malosco (TN), applicando il principio di precauzione e confermando la legittimazione del comune a stabilire limiti di distanza di nebulizzazione dalle abitazioni, in quel caso fissato in 50 metri.

Giurisprudenza più recente (2014–2025): cosa è cambiato davvero su pesticidi, “deriva” e tutela dei confinanti

La decisione del Tribunale di Pistoia (26 agosto 2014) resta un riferimento importante perché ha riportato la questione dentro un principio semplice: chi tratta può coltivare, ma non può “scaricare” sul vicino. Negli anni successivi, però, la giurisprudenza si è mossa su due piani paralleli: (1) tutela civile tra confinanti (immissioni, danno, inibitorie) e (2) poteri pubblici (Comuni, Regioni, Unione europea) nel regolare o limitare l’uso dei fitofarmaci.


1) Dal “caso del vicino” al tema delle regole locali: Comuni, competenze e limiti

Un nodo centrale oggi è: quanto può spingersi un Comune nel limitare o disciplinare l’uso di prodotti fitosanitari sul proprio territorio? La risposta non è “tutto o niente”: la giurisprudenza tende a distinguere tra regolazione ordinaria e divieti/ordinanze extra ordinem (tipicamente le ordinanze “contingibili e urgenti”).

Consiglio di Stato (2024): regolazione comunale e cornice di competenze

In una decisione del 2024, il Consiglio di Stato è intervenuto sul tema della disciplina comunale in materia di sostanze fitosanitarie/erbicidi, chiarendo il perimetro in cui gli enti locali possono muoversi e quali motivazioni/istruttorie sono richieste quando si incidono pratiche agricole e prodotti autorizzati a livello sovraordinato.

Documento (PDF): Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2024, n. 915 (testo integrale)

TAR Lazio – Roma (2025): stop alle ordinanze “a effetto divieto” senza presupposti solidi

Nel 2025 il TAR Lazio – Roma ha affrontato un caso emblematico: un’ordinanza sindacale che introduceva un pacchetto molto ampio di limitazioni (distanze, fasce, orari, divieti su principi attivi, avvisi alla popolazione, ecc.). Il TAR richiama un punto chiave: i poteri extra ordinem (ordinanze contingibili e urgenti) richiedono presupposti stringenti (urgenza reale, istruttoria, proporzionalità, motivazione) e non possono trasformarsi in una regolazione generale permanente “per via d’urgenza”.

Documento (PDF): T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II bis, 31 ottobre 2025, n. 19082 (testo integrale)

Perché queste decisioni contano per chi subisce la “deriva”?

Perché spostano il baricentro: non basta invocare genericamente “salute e ambiente” per creare divieti generalizzati. Servono regole costruite bene (fonti competenti, istruttoria, proporzionalità). Quando questo non accade, la strada più efficace per il singolo resta spesso quella civile (immissioni, risarcimento, provvedimenti inibitori), soprattutto nei casi concreti di contaminazione del fondo confinante.


2) Unione europea (2025): meno “proroghe automatiche” per le sostanze attive dei pesticidi

Nel 2025, il Tribunale dell’Unione europea ha messo un limite importante alla prassi delle proroghe ripetute delle approvazioni di sostanze attive quando la rivalutazione dei rischi non si conclude in tempo. Il messaggio è chiaro: la proroga è possibile solo in modo eccezionale e temporaneo, e deve essere giustificata caso per caso.

  • Tribunale UE, 19 novembre 2025, causa T-412/22 (PAN Europe c. Commissione) — tema: proroghe dell’approvazione di una sostanza attiva e limiti dell’estensione.
  • Tribunale UE, 19 novembre 2025, causa T-94/23 (Pollinis France c. Commissione) — tema: contestazione delle proroghe e obbligo di motivazione/valutazione.

Per una sintesi divulgativa in italiano (utile al lettore non tecnico) puoi anche citare: Internazionale (19 novembre 2025): decisione UE sulle proroghe legate al glifosato .

Impatto pratico (in parole semplici)

Se a livello europeo si restringe la porta delle “proroghe facili”, aumenta la pressione perché le valutazioni dei rischi siano più puntuali e perché le autorizzazioni non restino “in sospeso” per anni senza una rivalutazione completa. Non è una bacchetta magica contro la deriva, ma è un cambio di clima: meno automatismi, più controllo.


3) Cosa aggiungere (subito) al tuo vecchio testo: una mini-guida operativa per il lettore

Se vuoi che questa sezione aggiornata sia davvero utile “nella vita reale”, chiudi con 3 concetti pratici:

  1. Livello civile (tra confinanti): quando il problema è concreto (deriva, residui, impossibilità di usare il proprio spazio, timore fondato), si ragiona spesso su immissioni intollerabili e tutela del vicino, con richieste di cessazione/mitigazione e, nei casi, risarcimento.
  2. Livello amministrativo (regole locali): i Comuni possono intervenire, ma servono atti ben fondati; le ordinanze “d’urgenza” devono rispettare presupposti rigorosi e proporzionalità (come ricorda il TAR Lazio 2025).
  3. Livello UE (autorizzazioni): la giurisprudenza 2025 rafforza l’idea che non si possa prorogare in modo sistematico senza una motivazione concreta e senza un percorso serio di valutazione del rischio.

In questo modo la “sentenza storica” del 2014 non resta un episodio isolato: diventa l’inizio di una linea evolutiva che oggi tocca anche le competenze dei Comuni e le regole europee sulle autorizzazioni.

Tags: agricoltura biologicapesticidipiccoli agricoltoriprodotti fitosanitarisentenza
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Comments 2

  1. Giuseppe says:
    9 anni ago

    L’articolo in questione e’ molto importante. Contiene notizie ed informazioni molto utili per gli utilizzatori, e non, di prodotti fitosanitari.

    Rispondi
  2. Gior says:
    6 anni ago

    Arrivo in ritardo ma pertinente al contenuto dell’articolo. Se e’ vero che i terreni adiacenti i siti trattati con pesticidi vengono contaminati lo puo’ essere anche chi percorre strade pubbliche lungo i vigneti.
    Limiti di distanza di 50m? Da cosa? A me e’ capitato varie volte di percorrere a piedi o in bicicletta strade (e in auto non fa molto differenza) lungo vigneti e di essere irrorato dai liquidi emessi da macchine spargitrici. Ovviamente, l’autista del trattore ha continuato lo spargimento senza alcuna remora ed era completamente protetto. Se e’ successo a me, deve essere successo a molti altri. Eppure non si legge alcuna notizia a proposito. In rete, ho trovato il racconto di una denuncia di una persona a carico dello spargitore, riguardo un fatto che aveva avuto come testimone un vigile. Se ricordo bene, il ricorrente e il vigile era stato a sua volta denunciato per calunnia……vedete un po’ voi. A me sembra che in assenza dello Stato funzionino i rapporti di forza, come nel medioevo.

    Mi e’ chiaro che molto probabilmente i sindaci sono legati agli interessi dei vignaioli e non fanno nulla per garantire la salute pubblica. Infatti, vedo che lo spargimento di sostanze chimiche pericolose su strade pubbliche continua bellamente senza intoppi da anni.
    Vista l’esplosione delle superfici coltivate a vigneti, faccio una previsione: entro X anni vivremo le conseguenze dei danni alla salute umana provocati dai trattamenti sui vigneti. Avete presente la storia degli PFAS o di Eternit? Con la chimica non si scherza.
    E i vigneti sarebbero un Patrimonio dell’Umanità’? Un caso da manuale di narrazioni totalmente contrarie alla verita’. Semmai i vigneti sono il patrimonio di un numero limitato di persone che ne fanno un uso tale da danneggiare tutti gli altri, il 99%. Vogliamo parlare delle conseguenze economico-sociali a livello mondiale dell’abuso di alcool?….

    Rispondi

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