
“Io resto a casa”: le nuove norme del decreto firmato da Conte ed esteso a tutta l’Italia. Facciamo chiarezza
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato, come noto, il decreto ” Io resto a casa”, tramite il quale il governo ha esteso a tutto il territorio nazionale, fino al 3 aprile, le misure già valide per la Lombardia e 14 province italiane, al fine di evitare la propagazione del contagio del Coronavirus.
Indice dei contenuti
Quando ci si può spostare?
Ci si può spostare per le seguenti motivazioni:
- comprovate esigenze lavorative
- situazioni di necessità
- motivi di salute
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
Cerchiamo di rispondere ad alcune delle domande più frequentemente poste:
- Posso uscire di casa? Non è vietato ma sconsigliato. Si può fare una passeggiata mantenendo la distanza di sicurezza e in luoghi non affollati
- Quale distanza devo tenere dagli altri? Almeno un metro
- Posso fare la spesa? Si, una persona a famiglia
- Posso andare in altri comuni? No, salvo situazioni di necessità
- Posso spostarmi per lavoro? Si, gli spostamenti sono consentiti portando con sé l’autocertificazione
- Dove posso scaricare il modulo dell’autocertificazione? Sul sito del Ministero dell’Interno
- I corrieri possono circolare? Si
- Gli uffici comunali, invece, come sono messi? Quasi tutti i servizi sono fruibili on-line, mentre sono garantiti i servizi essenziali ed urgenti.
- I ragazzi/bambini/famiglie possono andare al parco? Si, mantenendo le distanze interpersonali
- Si può andare a casa da amici o durante la giornata per motivi diversi da motivate esigenze lavorative o situazioni di necessità? No, tali spostamenti non sono consentiti
- Un nonno o una nonna può recarsi in un altro comune per tenere i nipoti, dato che i figli lavorano? Si, si tratta di uno spostamento consentito per necessità
- Un genitore separato può andare a prendere suo figlio dalla casa dell’altro genitore? Si, si tratta di una situazione di necessità
- Un lavoratore dipendente, autonomo, un artigiano o un professionista possono spostarsi per lavoro? Si, portando con loro l’autocertificazione.

L’autocertificazione
Dal 10 marzo fino almeno al 3 aprile, chiunque debba spostarsi da un comune all’altro, dovrà giustificare il proprio spostamento all’autorità. Come? Compilando l’autocertificazione fornita dal Governo stesso e scaricabile dal sito del Ministero dell’Interno.
Parliamo di un modulo in cui dichiarare:
- generalità
- tragitto che stiamo compiendo
- motivi per cui ci stiamo spostando
- firmandolo, ci assumiamo la responsabilità di quel che abbiamo dichiarato
- se un membro delle autorità ci dovesse fermare per controllare la nostra autocertificazione, apporrà la propria firma, il luogo, l’ora e la data del controllo
- se quanto dichiarato non corrisponde al vero, è previsto l’arresto fino a 3 o un’ammenda fino a 206 euro, salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave (art. 452 cp) , ossia delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica.
Le misure previste dal decreto “Io resto a casa”
i soggetti con sintomi da infezioni respiratorie o febbre che ha raggiunto i 37,5° devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio curante
divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al Covid-19
sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e grado
chiusi i comprensori sciistici
sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso o fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (es. cinema, teatri, pub ecc)
sospesi i servizi dell’educazione per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché le frequenze delle attività scolastiche, università, corsi professionali, master ecc.
chiusi i musei
consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro, con sanzione della sospensione dell’attività per violazione
sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri
sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali, sociali e ricreativi
nelle giornate festive e prefestive chiuse le grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali e dei mercati
sospesi gli esami di idoneità da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, con proroga prevista per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione
sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, tranne che per il personale sanitario.
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